La tutela del diritto alla salute per i cittadini migranti in Italia è una questione ormai assodata e radicata, la cui tutela e faranzia dipendono direttamente da un percorso internazionale, regionale e nazionale nato con la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, passato attraverso la Costituzione Italiana e sfociato infine nelle importanti disposizioni del Testo Unico 286/1998 in materia di assistenza sanitaria per i cittadini extracomunitari.
L’art. 32 del nostro dettato costituzionale recita:
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”
In questo importantissimo articolo, il diritto alla salute viene qualificato come diritto fondamentale, nucleo fondativo di tutti gli altri diritti costituzionali e presupposto irrinunciabile per la piena realizzazione della persona umana.
Inoltre, grazie all’art. 3 della Costituzione, che enuncia la realizzazione dell’eguaglianza sostanziale e del principio della non discriminazione anche attraverso la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, si mira alla difesa della dignità da garantirsi ad ogni individuo, sia esso italiano che straniero, regolarmente o non regolarmente soggiornante.
“La salute è uno stato di benessere fisico, psichico e non consiste più soltanto in un’assenza di malattia”
Organizzazione Mondiale della Sanità, 1946
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